Tar Lazio, un canale Sky dedicato al gioco è pubblicità

Tar Lazio, un canale Sky dedicato al gioco è pubblicità

Legislazione

Il Tar Lazio conferma la sanzione da 50mila euro che l’AgCom ha inflitto a un casinò online che raccoglieva gioco attraverso un canale della piattaforma Sky. Una strategia commerciale che anche altri operatori usavano fino a qualche tempo fa, ma che adesso viola divieto di pubblicità del gioco. La vicenda però desta non poche perplessità, sia per il periodo in cui le violazioni sarebbero state commesse, sia per il modo con cui gli spot pubblicitari sono stati trasmessi.

 

Il divieto di pubblicità e le sue zone d’ombra

La vicenda risale alla fine del 2018, il decreto Dignità che ha sancito il divieto risale a qualche mese prima: è di luglio ed è poi stato convertito il legge ad agosto. In sostanza, quella norma vieta qualunque forma di pubblicità “diretta o indiretta” del gioco a partire dal giorno di entrata in vigore del decreto. Per le “sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi”, lo stop sarebbe scattato qualche mese dopo, il 1 gennaio 2019.

La norma però venne fortemente contestata. Sembrava infatti lasciare dei margini di incertezza troppo ampi su cosa si dovesse intendere per messaggio pubblicitario. Gli operatori si chiedevano ad esempio se quella norma vietasse persino le insegne all’ingresso di una sala da gioco o di un’agenzia di scommesse. Ai giornalisti invece veniva il dubbio che persino un articolo sul jackpot del SuperEnalotto potesse essere giudicata un’incitazione al gioco. Per fugare i dubbi, l’AgCom – il garante delle telecomunicazioni chiamato a applicare il divieto – ha adottato delle linee guida. Sono entrate in vigore nell’aprile 2019.

 

La maggior parte degli spot aveva mera natura informativa

Non si sa molto su quale fosse il contenuto esatto di questi spot, e se contenessero delle incitazioni al gioco. L’operatore in questione ha ammesso che alcuni presentavano “elementi di natura promozionale”, la maggior parte però aveva contenuti diversi: “Lo scopo primario di queste comunicazioni/spot è dunque di natura informativa, in particolare per ciò che concerne la comunicazione riguardante i ‘giochi life” aveva sostenuto l’operatore all’epoca del procedimento di fronte all’AgCom.

 

Un canale Sky usato come un sito di gioco

Questi spot inoltre venivano trasmessi su un canale della piattaforma Sky che il concessionario usava per raccogliere gioco.  “Tale sito televisivo rendeva disponibili, tramite il proprio palinsesto, sia lo svolgimento dei giochi con partecipazione a distanza (attraverso l’uso delle funzionalità di interazione del sito internet), sia le comunicazioni riguardanti la gamma dei giochi offerti dal concessionario”. In sostanza era un canale dedicato esclusivamente ai contenuti dell’operatore, attraverso il quale gli spettatori potevano anche piazzare delle scommesse o accedere al casinò online.

Ma leggendo queste parole viene spontaneo chiedersi che differenza ci sia rispetto a casinò online o a un sito di scommesse che si trova in rete. Anche perché quello di Sky non era un canale sportivo su cui di tanto in tanto appariva una pubblicità vietata. Era un canale utilizzato in maniera esclusiva da quel concessionario. Facendo zapping, lo spettatore ci poteva incappare e vedere dei messaggi pubblicitari. Ma anche chi naviga in internet può finire sul sito di un bookmaker e leggera il banner che reclamizza un bonus. Insomma, l’unica differenza sembra che in un caso si utilizza un televisore, nell’altro un computer o un cellulare…

 

Le linee guida ancora non c’erano

E poi c’è la questione che riguarda il periodo in cui sono stati trasmessi gli spot in questione. Ovvero negli ultimi mesi del 2018, quindi dopo l’entrata in vigore del divieto, ma prima che arrivassero le linee guida. L’operatore ha provato a spiegare che in quel periodo i confini del divieto non erano chiari. Il Tar però replica laconicamente. “Non appare condivisibile la tesi per la quale solo dopo la pubblicazione delle linee guida AgCom la stessa ricorrente si sarebbe resa conto della esatta portata precettiva del divieto, non rinvenendosi nelle stesse alcuna capacità innovativa”.

Gioel Rigido